IL REGNO D'ITALIA e LA REPUBBLICA CECOSLOVACCA,
mossi dal desiderio di concludere una convenzione, in esecuzione
dell'articolo 215 del Trattato di pace di S. Germano e dell'articolo
198 del Trattato di pace del Trianon, hanno nominato loro Plenipotenziari
i quali, dopo essersi comunicati i relativi
pieni poteri, riconosciuti in buona e dovuta forma, hanno convenuto
quanto segue
Ciascuno dei due Stati contraenti farà
in ogni caso alle imprese di assicurazione private, che hanno
la loro sede nel territorio dell'altro Stato, lo stesso trattamento
che fa alle imprese similari di un terzo Stato qualsiasi.
L'articolo 7, comma 30, primo periodo, della
convenzione giuridico-finanziaria del 23 marzo 1921, in quanto
concerne le imprese di assicurazione private, viene con il presente
trattato modificato nel senso che l'ammissione all'esercizio nella
Repubblica cecoslovacca sarà da questa concessa obbligatoriamente
alle Società "Assicurazioni Generali" e "Riunione
Adriatica di Sicurtà". Le rimanenti disposizioni dello
stesso articolo restano invariate.
1. Le imprese di assicurazione italiane separeranno
dal loro portafoglio delle assicurazioni vita e rendite quei contratti
di assicurazione (il cui insieme costituirà "il portafoglio
cecoslovacco", e cosé sarà designato in prosieguo)
stipulati prima del 26 febbraio 1919, dalle centrali o dalle filiali
dovunque situate, i cui contraenti, in data 31 dicembre 1924,
erano cittadini cecoslovacchi ed in tal giorno avevano la loro
residenza abituale sul territorio della Repubblica cecoslovacca.
Per assicurazioni a termine fisso o per assicurazioni
dotali, nelle quali la morte del contraente si sia verificata
prima del 31 dicembre 1924, saranno decisive per l'inclusione
nel portafoglio cecoslovacco la cittadinanza e la residenza abituale
al 31 dicembre 1924 dei beneficiari nominativamente designati
nella polizza, o, in difetto di tali beneficiari, la cittadinanza
e la residenza abituale della maggioranza dei parenti più
prossimi (coniuge e figli) del contraente della polizza.
Quando il contraente sia una persona giuridica
saranno decisive la cittadinanza e la residenza abituale di quella
persona sulla cui vita è stata stipulata l'assicurazione
(assicurato).
2. Qualora prima del 31 dicembre 1924 si sia
verificato l'evento previstodal contratto o, su richiesta del
contraente della polizza od in seguito a mancato pagamento del
premio abbia avuto luogo la trasformazione in un'assicurazione
liberata (esente dal pagamento dei premi), con somma ridotta,
o sia stato richiesto dal contraente il riscatto; in luogo della
data del 31 dicembre 1924 si avrà riguardo al giorno del
verificarsi dell'evento suddetto, rispettivamente al giorno della
trasformazione o al giorno nel quale sia stata presentata alla
Società la proposta di riscatto.
3. Se la trasformazione in una assicurazione
liberata con somma ridotta sia seguita prima del 26 febbraio 1919,
la inclusione di questa assicurazione nel portafoglio cecoslovacco
può essere fatta dipendere dalla richiesta che il contraente
della polizza dovrà presentare entro un termine di tre
anni dall'entrata in vigore della presente convenzione, provando
il concorso delle condizioni indicate nel presente articolo e
nel seguente.
4. I modi di prova della cittadinanza e della
residenza abituale agli effetti dell'esecuzione del presente e
del successivo articolo di questa convenzione, saranno determinati
dall'autorità cecoslovacca di sorveglianza sulle assicurazioni.
1. I contratti di assicurazione nei duali i
contraenti (o nel caso dell'articolo 2, numero 1, 2° alinea,
le persone ivi indicate o nel caso dell'art. 2, numero 1, 3°
alinea gli assicurati) erano in data 31 dicembre 1924 cittadini
cecoslovacchi, ma avevano in tale data la loro residenza abituale
fuori del territorio della. Repubblica cecoslovacca, saranno inclusi
nel portafoglio cecoslovacco, solo nel caso che le assicurazioni
siano state libere da pagamento di premi già al 26 febbraio
1919, oppure, se questa premessa non si verifica, nel caso che
i premi giunti a scadenza nel corso dell'anno 1924, o, nell'ipotesi
di precedente liberazione dal pagamento di premi, i premi giunti
per ultimo a scadenza
a) siano stati corrisposti in. corone cecoslovacche,
oppure
b) in un'altra valuta, però con riserva
relativa alla valuta oppure
c) sia stata pattuita con l'istituto assicuratore
la proroga del pagamento del premio
e se, oltre a ciò, i contraenti (o nel
caso dell'art. 2, numero 1, 2° alinea le persone ivi designate
o nel caso dell'art. 2, numera 1, 3° alinea, gli assicurati)
richiedano nei casi b) e c), al più tardi entro un anno
dall'entrata in vigore di questa convenzione, l'attribuzione dei
contratti di assicurazione al portafoglio cecoslovacco.
Qualora sia subentrata prima del 26 febbraio
1919 la trasformazione in una assicurazione esente, da premi con
somma ridotta, sarà applicao il numero 3 dell'art. 2.
2. Le norme dell'alinea che precede si applicano
analogamente alle assicurazioni di rendite, in cui sia già
cominciato prima del 31 dicembre 1924 il godimento della rendita,
nell'intesa che l'inclusione di queste assicurazioni nel portafoglio
cecoslovacco dipende dalla valuta nella quale o dalle riserve
sotto le quali siano state riscosse dall'avente diritto le rate
di rendita giunte a scadenza nel corso dell'anno 1924, o, nel
caso di precedente cessazione del godimento
della rendita, le rate di rendita giunte da ultimo a scadenza.
Le assicurazioni sulla vita nelle quali la
prestazione della compagnia assicuratrice consista nella consegna
di obbligazioni del prestito di guerra austriaco o ungherese in
un determinato importo nominale, o nelle quali la stipulazione
dell'assicurazione sia stata condizionata alla contemporanea sottoscrizione
del prestito di guerra presso le Compagnie di Assicurazione (assicurazioni
combinate con prestito diguerra) saranno attribuite, se concorrono
le altre condizioni di cui ai precedenti art. 2 e 3, al portafoglio
cecoslovacco, in quanto tali assicurazioni fossero ancora in vigore
al 31 dicembre 1924.
Qualora al momento della ratifica della presente
convenzione non sia stato già diversamente pattuito fra
i contraenti e le imprese di assicurazione, queste saranno obbligate
di convertire, a richiesta dei contraenti, entro un anno dall'entrata
in vigore della presente convenzione, siffatte assicurazioni in
assic razioni che garantiscano ai contraenti il diritto a una
somma assicurata da pagarsi in denaro contante e di conteggiare
per queste ultime assicurazioni, come premio unico in corone cecoslovacche
a) se le relative assicurazioni combinate con
prestito di guerra furono stipulate a premio unico o contro versamento
antecipato di tutte le annualità di premio, il 25%,
b) se furono invece stipulate verso premi ricorrenti,
il 75%
dei premi (senza accessori) corrisposti sulle
assicurazioni combinate con prestito di guerra fino al 26 febbraio
1919, ed il 100 % dei premi (senza accessori) versati, da questa
data in poi, effettivamente in corone cecoslovacche.
Le modalità di queste conversioni vanno
soggette all'approvazione dell'autorità cecoslovacca di
sorveglianza sulle assicurazioni ai sensi dei par. 9 e 10 del
Regolamento cecoslovacco sulle assicurazioni.
Rimangono estinti i debiti per sovvenzioni
verso le compagnie di assicurazione, sorti all'atto della sottoscrizione
del prestito di guerra, a carico dei contraenti di assicurazioni
combinate con prestiti di guerra. Ove il contraente non accetti
la conversione offertagli dalla compagnia sulla base delle condizioni
approvate dalla competente autorità, i pagamenti da esso
già effettuati su tali polizze vanno a favore della compagnia
assicuratrice fino a concorrenza del credito per sovvenzioni,
compresi pure gli interessi legali.
1. I contratti di assicurazione da attribuirsi,
ai sensi degli articoli 2 e 3, al portafoglio cecoslovacco delle
compagnie di assicurazione, in quanto espressi in vecchie corone
austro-ungariche, saranno eseguiti da ambo le parti in corone
cecoslovacche nel rapporto di una corona cecoslovacca per ogni
vecchia corona austro-ungarica.
Lo stesso vale per quelle assicurazioni, le
quali subentreranno in seguito a conversione al posto delle assicurazioni
combinate con prestito di guerra di cui al precedente art. 4 relativamente
alle quote di premio da conteggiarsi al contraente come premi
unici.
I premi corrisposti dal 26 febbraio 1919 in
poi in una valuta, diversa dalle corone cecoslovacche saranno
restituiti ai contraenti nella valuta originale nell'importo nominale
assieme agli interessi legali di mora. I contraenti dovranno invece
versare il corrispondente importo, con gli interessi legali di
mora in corone cecoslovacche.
2. Le precedenti disposizioni si applicano
a tutti i pagamenti dipendenti dai contratti di assicurazione
ed in particolare a tutte le prestazioni dell'assicuratore da
un lato e dall'altro al pagamento dei premi, alla restituzione
di prestiti su polizze ed alla corresponsione degli interessi
relativi a tali prestiti.
Per il pagamento di prezzi di riscatto e di
prestiti su polizze potranno essere emanate speciali norme per
un periodo massimo di tre anni dall'entrata in vigore della presente
convenzione, da parte dell'autorità di sorveglianza cecoslovacca
d'accordo con l'autorità italiana di sorveglianza sulle
assicurazioni. Dette norme saranno obbligatorie per le imprese
assicurative e per i contraenti.
1. I contratti d'assicurazione vita, espressi
in vecchie corone austro-ungariche, per i quali dai 26 febbraio
1919 in poi tutti i pagamenti di premio siano stati effettuati,
senza riserva, in una valuta diversa dalla corona cecoslovacca
nel rapporto 1:1 o per i quali dagli aventi diritto siano stati
accettati, senza riserva, pagamenti in una valuta diversa dalla
corona cecoslovacca, al ragguaglio 1:1, saranno da adempiersi,
anche in concorso degli altri requisiti previsti per l'attribuzione
al portafoglio cecoslovacco (art. 2 e 3) da entrambe le parti
in quest'altra valuta anche per l'avvenire.
Detta disposizione non si applica nei casi
in cui un pagamento di premio offerto dal contraente in corone
cecoslovacche non sia stato accettato dalla compagnia assicuratrice.
2. I contratti di assicurazione sulla vita
stabiliti inmoneta diversa dalle vecchie corone austro-ungariche
saranno eseguiti in concorso delle altre condizioni previste per
l'inclusione nel portafoglio cecoslovacco (art. 2 e 3) anche in
seguito da entrambe le parti contraenti in quest'altra valuta.
Le riserve tecniche (riserve premi, riporti
premi, riserve per sinistri, riserve per partecipazione agli utili)
per le assicurazioni vita, da attribuirsi, ai sensi dei precedenti
articoli 2-6, al portafoglio cecoslovacco, saranno computate al
31 dicembre 1924, includendo nel calcolo le prestazioni incombenti
all'assicuratore, giunte a scadenza dopo il 26 febbraio 1919 e
tuttora insolute.
Il calcolo delle riserve premi (comprese le
quote della riserva premi attinenti alle somme cedute in riassicurazione)
seguirà secondo le basi e i sistemi di calcolo in uso presso
le compagnie assicuratrici, purchè gli stessi non contrastino
con le disposizioni vigenti nella Repubblica cecoslovacca.
Quanto alle assicurazioni combinate con prestito
di guerra, di cui al precedente art. 4, in luogo delle riserve
tecniche al 31 dicembre 1924 si calcolerà l'importo corrispondente
alle riserve tecniche per i contratti convertiti in conformità
delle relative disposizioni in assicurazioni di somme in contanti.
A copertura delle riserve tecniche calcolate
a norma dell'art. 7 saranno impiegati dalle compagnie di assicurazione
i valori patrimoniali sotto indicati, appartenenti ad esse, e
nell'ordine che segue:
a) obbligazioni del Debito pubblico, emesse
dalla Repubblica cecoslovacca,
b) prestiti su polizze vita appartenenti al
portafoglio cecoslovacco,
c) beni immobili, siti nel territorio della
Repubblica cecoslovacca,
d) crediti ipotecari garantiti su immobili
siti nel territorio della Repubblica cecoslovacca,
e) obbligazioni di sicurezza pupillare (lettere
di pegno, obbligazioni provinciali, comunali, ecc.), emesse da
corporazioni o istituzioni pubbliche o private (istituti di credito,
ecc.) che abbiano la loro sede nel territorio della Repubblica
cecoslovacca,
f) depositi e conti in avere presso banche,
casse di risparmio, istituti di eredito e compagnie di assicurazione,
ed inoltre altri crediti e conti in avere, purché esistenti
nella Repubblica cecoslovacca al 31 dicembre 1924,
g) premi scaduti e non ancora versati, porche
siano stati assunti come pagati, nel calcolo delle riserve tecniche,
giusta Part. 7 della presente convenzione,
h) i titoli di Debito pubblico indicati nell'art.
203 par. 1 del Trattato di S. Germano o nell'art. 186 par. 1 del
Trattato del Trianon, in quanto facciano parte a mente delle succitate
disposizioni del Trattato di S. Germano e del Trattato del Trianon,
del Debito pubblico della Repubblica cecoslovacca,
i) i titoli di debito pubblico indicati nell'art.
203, par. 2 del Trattato dì S. Germano o nell'art. 186,
par. 2 del Trattato del Trianon, e precisamente
1. Titoli stampigliati dalla Repubblica cecoslovacca
e riconosciuti come parte del Debito pubblico della Repubblika
cecoslovacca..
2. Titoli che non abbiano alcun contrassegno
apposto in esecuzione degli articoli succitati del Trattato di
S. Germano o del Trattato del Trianon.
Sl valore nominale complessivo dei titoli menzionati
alla lettera i) numero 2. del presente articolo, da impiegarsi
dalle suddesignate compagnie di assicurazione italiane a copertura
delle riserve tecniche del portafoglio cecoslovacco non potrà
superare l'importo di 50 milioni di corone.
Qualora le attività indicate nel precedente
articolo non siano sufficienti per la piena copertura. delle riserve
tecniche del portafoglio cecoslovacco, potranno essere impiegate
a copertura dell'importo rimasto scoperto, previa autorizzazione,
ai sensi di legge, da parte dell'amministrazione di finanza cecoslovacca,
i titoli di Debito pubblico menzionati nell'art. 205 del Trattato
di San Germano e nell'art. 188 del Trattato del Trianon.
I titoli indicati alle lettere a), e), h) e
i) numero 1. dell'art. 8 saranno assunti a copertura in base al
loro valore nominale, e le attività indicate alle lettere
b), d), f), g) dello stesso articolo, col pieno loro ammontare
in contanti.
La valutazione delle attività designate
alla lettera c) dell'art. 8, in caso di mancato accordo, seguirà
sulla base dei risultati di una stima ufficiale.
I titoli indicati alla lettera i) numero 2.
dell'art. 8 saranno valutati al valore nominale al ragguaglio
di una corona cecoslovacca per ogni corona austro-ungarica.
Il Governo della Repubblica cecoslovacca assumerà
al loro pieno valore nominale i titoli indicati alla lettera i)
numero 2. dell'art. 8, nella somma, che sarà necessaria
per la copertura delle riserve tecniche calcolate al 81 dicembre
1924 ai sensi dell'art. 7, mantenendo le basi di valutazione dell'articolo
10, con un massimo di nominali 50 milioni di corone. I tagliandi
dei predetti titoli saranno pagati dalla Repubblica cecoslovacca
a datare dall'entrata in vigore dei Trattati di S. Germano e del
Trianon.
Il Governo italiano permetterà l'esportazione
nel territorio cecoslovacco dei valori da impiegarsi, ai sensi
degli art. 8 e 9, per la copertura delle riserve tecniche del
portafoglio cecoslovacco, ove detti valori si trovino sul territorio
italiano.
Il Governo della Repubblica cecoslovacca ne
acconsentirà l'importazione con esenzione da ogni tassa.
Le disposizioni contenutedegli art. 4 a 9 saranno
applicate analogamente anche ai contratti di riassicurazione stipulati
da compagnie di assicurazione italiane con compagnie di assicurazione
cecoslovacche.
I contratti di assicurazione sulla vita che
le compagnie di assicurazione cecoslovacche abbiano stipulato
in corone austro-ungariche nelle nuove provincie del Reàno
d'Italia già, appartenenti all'ex Monarchia austro-ungarica
saranno eseguiti in conformità del R. D. 3 gennaio 1926
n. 19 al cambio di 60 centesimi di lira italiana per una vecchia
corona austroungarica, salvo che tra le suddette compagnie ed
i contraenti sia già intervenuto un diverso accordo circa
l'adempimento delle relative assicurazioni in un'altra determinata
valuta o ad un differente ragguaglio, ovvero che nell'anno 1924,
o, nel caso di anteriore cessazione del pagamento dei premi, gli
ultimi pagamenti dipendenti dai contratti di citi trattasi siano
stati prestati da una parte ed accettati dall'altra in diversa
valuta, senza riserva.
Per agevolare l'adempimento di queste obbligazioni,
il Governo, italiano consegnerà al Governo cecoslovacco,
per le compagnie di assicurazione cecoslovacche, titoli di consolidato
italiano 5% per il capitale nominale di lire 200.000, con cedole
decorrenti dal 1. gennaio 1925.
Ove sorgessero controversie fra le due Alte
Parti Contraenti nell'esecuzione della presente convenzione, esse
saranno deferite a un Collegio arbitrale di tre memori, di cui
uno sarà nominato dal Governo italiano ed uno dal Governo
della Repubblica cecoslovacca; i due arbitri eleggeranno il Presidente.
Qualora non potesse essere raggiunto un accordo
circa la scelta del Presidente, questo sarà nominato dal
Presidente della Corte permanente di giustizia internazionale
dell'Aia.
Il Collegio arbitrale stabilirà la procedura
e deciderà sulle spese del procedimento.
La presente convenzione sarà ratificata
al più presto possibile ed entrerà in vigore 15
giorni dopo lo scambio delle ratifiche che avrà luogo a
Roma.
La presente convenzione è stata redatta
in due esemplari, in lingua italiana e cecoslovacca, di cui uno
sarà consegnato al Governo italiano e l'altro al Governo
cecoslovacco. I due testi sono entrambi autertici.
In fede di che, i Plenlpotenziari suddetti
hanno firmato la presente convenzione e vi hanno apposto i loro
sigilli.
I Plenipotenziari DEL REGNO D'ITALIA e DELLA.
REPUBBLICA CECOSLOVACCA, all'atto della firma della convenzione
di data odierna, di cui il presente Protocollo è parte
integrante, e che si intende contemporaneamente ratificato, hanno
fatto le seguenti dichiarazioni:
Il Governo della Repubblica cecoslovacca dichiara
che considera come non stampigliati quei titoli designati alla
lettera i) n. 2. dell'art. 8 della convenzione, che siano muniti
del timbro di qualsiasi Stato, qualora la seguita stampigliatura
sia stata successivamente annullata dallo Stato stesso.
Le autorità di sorveglianza sulle assicurazioni
di enti anlbe le Parti contraenti avranno reciprocamente il diritto
di esaminare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente
convenzione, presso l'ufficio di rappresentanza delle imprese
di assicurazione, i dati riferentisi all'esercizio cecoslovacco
delle compagnie di assicurazione italiane da un lato e dall'altro
all'esercizio italiano delle compagnie di assicurazione cecoslovacche.
Le autorità predette dovranno prestarsi reciprocamente
ogni assistenza nel disimpegno di tale esame.