Allegato C.

Protocollo.

Articolo 1.

La Repubblica cecoslovacca s'impegna, in deroga a qualsiasi contraria disposizione in vigore o che fosse in seguito adottata e senza alcuna altra eccezione all'infuori di quelle previste dal' art. 11 del Trattato di commercio fa il Regno d'Italia e la Repubblica cecoslovacca firmato a Roma il 23 marzo 1921, d ammettere l'importazione dal' Italia, senza alcuna formalità, delle merci iscritte nell'annessa Lista A e, con la sola formalità della preventiva dichiarazione di importazione, delle merci iscritte nella annessa Lista B.

Le merci iscritte nelle suddette Liste A e B saranno ammesse all'importazione senza alcuna limitazione di quantità.

La Repubblica cecoslovacca s'impegna inoltre ad autorizzare l'importazione dalli Italiani deroga a qualsiasi contraria disposizione in vigore o che fosse in seguito adottata, all'infuori di quelle previste dal' art. 11 del predetto Trattato, delle merci iscritte nell'annessa Lista C, fino alla concorrenza delle quantità perisse rispettivamente indicate.

Articolo 2.

L'Italia s'impegna, in deroga a qualsiasi contraria disposizione in vigore o che fosse in seguito adottata e senza alquanta eccezione all'infuori di quelle previste dal' art. 11 del Trattato di commercio tra il Regno d'Italia e la Repubblica cecoslovacca firmato a Roma il 23 marzo 1921, ad ammettere l'importazione dalla Cecoslovacchia, senza alcuna formalità e limitazione di quantità delle merci iscritte nella annessa Lista D.

L'Italia s'impegna inoltre ad autorizzare l'importazione dalla Repubblica cecoslovacca, in deroga a qualsiasi contraria disposizione attualmente in vigore o che fosse in seguita adottata e senza alcuna eccezione all'infuori di quelle sopra indicate, delle merci iscritte nell'annessa Lista E, fino alla concorrenza delle quantità per esse rispettivamente designate.

Articolo 3.

É inteso che ciascuna delle Alte Parti contraenti applicherà, luna verso altra, nel modo più liberale, le proibizioni o restrizioni ancora, in vigore rispetto a merci non comprese relè Liste annesse ai due precetti articoli.

Articolo 4.

La collezione dei permessi per glie merci, iscritte alle annesse Liste C e E, sarà fatta dagli organi competenti dei due Paesi nel termine di 5 giorni dalla presentazione delle domande. Se per ragioni eccezionali i permessi non potessero essere concessi, ne sarà dato avviso, sempre entro i 5 giorni dalla presentazione della domanda, rispettivamente alla R. Legazione d'Italia a Praga e alla Legazione cecoslovacca a Roma.

Articolo 5.

Per i prodotti iscritti alla Lista F che sono soggetti, alla loro importazione nella Repubblica cecoslovacca, alla tassa detta di manipolazione, la misura della tassa applicabile é quella indicata, per ciascun prodotto nella suddetta lista. L'Italia godrà inoltre di tutte le riduzioni, che per queste tasse, la Repubblica cecoslovacca potrà stabilire sia mediante provvedimenti autonomi, sia mediante convenzioni commerciali.

Tutti i prodotti, che attualmente non sono soggetti alla tassa di manipolazione, non potranno in avvenire essere gravati di una tassa superiore al' 1% del loro valore.

Articolo 6.

Le due Alte Parti contraenti si impegnano, per quanto riguarda i rispettivi traffici, a non ridurre gli effetti utili delle disposizioni che precedono mediante l'adozione di provvedimenti e formalità doganali, finanziari o amministrativi compreso, un eventuale controllo delle divise, contrari alla lettera e allo spirito della presente Convenzione.

In ogni caso, nuove disposizioni o noi provvedimenti non avranno l'efficacia di annullare i permessi di annullare i permessi di importazione e di esortazione già rilasciati e che non fossero stati ancora utilizzati per cause indipendenti dalla volontà deg ili interessati a meno che superiori arretrassi non impongano diversamente. In questo caso l'altra Alta Parte contraente dovrà essere preavvisata pie stabilire ci buono accordo i rimedi e le nuove disposizioni, e i nuovi provvedimenti non saranno applicati alle merci già consegnate per la spedizione aia stazione o al porte di partenza il giorno della loro entrata in vigore.

Articolo 7.

Le disposizioni dei precedenti articoli sono applicabili anche alle merci inviate per pacco postale.

Articolo 8.

La rinnovazione e il prolungamento dei permessi di importazione e di esportazione moon potranno di regola essere rifiutati, se la mancata utilizzazione non é imputabile a colpa del titolare e avverranno secondare prescrizioni vigenti il giorno del rilascio dei perdessi medesimi se la domanda ne sia stata fatta prima della scadenza dei permessi, e semprechè le prescrizioni suddette siano pii favorevoli di quelle vigenti nel giorno della rinnovazione o del prolungamento.

Nuove prescrizioni emanate da una delle Alte Parti contraenti avranno, in ogni modo, applicazione per f altra Alta Parte sulla base della clausola della nazione piů favorita.

Articolo 9.

Di ogni agevolezza accordata in rateerai di importazione e di esportazione dalla presente Convenzione, goderanno, in Cecoslovacchia, che le ditte italiane stabilitesi in territorio cecoslovacco in conformità alle leggi in vigore e che vi paghino imposte, e, in Italia anche le ditte cecoslovacche alle stesse condizioni.

Articolo 10.

Le merci importate o esportate in base all disposizioni del presente Protocollo, eccettuate quelle contrassegnate nelle annesse Liste con la lettera (T), dovranno essere accompagnate clan un certificato di origine rilasciato dalle autorità indicate nel protocollo finale (ad art. 9) del Trattato di commercio e navigazione del 23 marzo 1921.

Articolo 11.

Le disposizioni del presente Protocollo, in quanto non vengano a cessare dai loro effetti per virtù della rinuncia concordata fa i due Governi, ai sensi del' art. 11 del Trattato di commercio e navigazione del 23 marzo 1921, di valessi della facoltà di cui al' art. 10 dello stesso Trattato, resteranno in vigore per tutta la durata del rateato medesimo.

I Governi delle due Alte Parti contraenti si riservano, tuttavia, di introdurvi, di comune accula, le modificazioni che fossero se necessaire dalle mutate condizioni dei traffici, e ciò su domanda che ciascuno di essi avrà facoltà di fare in ogni tempo, dopo la scadenza di uri anno dall'entrata in vigore della presente Convezione, e con preavviso di tre mesi.

Il presente Protocollo, che sarà considerato canee approvato e sancito dalle Alte Parti contraenti, senz'altra ratificazione specie, per il solo fatto dello scambio delle ratifiche della Convezione alla quale é annesso, é stato redatto ili doppio esemplare, uno in lingua italiana, l'atro in lingua cecoslovacca.

Nel caso di divergenza farà fede il isso in italiano come lingua nota a tutti i Plenipotenziari.

Fatto a Roma, il primo marzo millenovecentoventiquattro.

(L. S.) J. Dvořáček m. p.

(L. S.) Dr. F. Peroutka m. p.

(L. S.) Benito Mussolini m. p.

 

Lista A.

Prodotti la cui importazione dall'Italia in Cecoslovacchia è ammessa liberamente,

senza dichiarazione preventiva e serra limite di quantità.

 

9

 

Fichi.

 

11

 

Cedri, limoni e cedrata.

 

12

 

Arance e mandarini.

 

13

 

Cedri, limoni, cedrati e arance in acqua salata, arance immature piccole; scorze di arance, di cedrata e di cedri, anche macinate c conservate in acqua salata.

ex

14

 

Pistacchi.

 

16

 

Mandorle.

ex

17

 

Carrube e castagne.

 

18

 

Pignoli sgusciati e melagrane.

 

34

 

Riso con o senza lolla; tritume di riso.

 

36

 

Noci e nocciole, mature.

ex

37

a)

frutta fresca fine da tavola:

     

1. Albicocche, dal 10 giugno al 31 luglio.

     

2. Pesche, dal 10 giugno al 30 settembre.

     

3. Ciliege, dal 10 marzo al 31 maggio.

     

4. Prugne, dal 10 giugno al 31 agosto.

     

5. Fragole, dal 10 marzo al 31 magia.

     

6. Mele, pere e cotogne in doppio imballaggio.

ex

43

a)

Ortaggi fini da tavola:

     

1. Cavolfiori, dal 10 novembre al 30 aprile.

     

2. Pomodori, dal 10 aprile al 31 luglio.

     

3. Fabe e piselli verdi, dal 10 novembre al 15 giugno.

     

4. Fagiolini, dal 15 novembre al 15 giugno.

     

5. Asparagi, dal 10 aprile al 31 maggio.

ex

44

b)

Conserva di pomodori in fusti.

 

49

a)

Semi di lupinella.

ex

49

b)

Altri semi di trifoglio.

 

61

 

Alga, sparto (alfa), piazzava e simili materie vegetali per imbottiture, intrecci, spazzole e scope; libro (scorza d'albero), rafia, canna, paglia., fieno, strame; tutte queste materie anche tinte; granaglie e legumi con la paglia o erba.

 

62

 

Piante e parti di piante, non nominate, fresche, secche o preparate.

ex

75

 

Pesci di mare, scampi, freschi.

 

77

 

Animali non nominati.

 

82

 

Spugne.

 

85

 

Penne e piume.

 

87

 

Prodotti animali non nominati.

ex

104

et ex 106

Olio di oliva (commestibile e al solfuro).

ex

121

 

Pesci non specialmente nominati, salati o secchi.

ex

131

 

Conserva di pomodori e pesci conservati allodio, marinati od altrimenti conservati.

ex

134

 

Sughero in blocchi e cascami.

 

134

b)

Legname da costruzione e da opera, extraeuropeo (T).

 

136

 

Canna da sedie, greggia, non spaccata; bastoni, canne piů fini, greggi.

 

141

a)

Celluloide in lastre, verghe e tubi, anche puliti con strati sottopostivi, non ulteriormente lavorati.

 

142

 

Pietre greggie o soltanto agrossate o segate da non piů di tre lati; lastre non spaccate e un segate.

 

143

 

Piriti.

ex

144

 

Ceneri di piriti.

 

147

b)

Smeriglio in grani, macinato, lavato.

 

148

a)

Terre calcaroni: greggie.

ex

150

 

Talco.

 

151

 

Sugo di liquirizia.

ex

155

b)

Oli eterei derivati dagli agrumi: di cedro, di cedrata, di limone, di arancio, di mandarino, di bergamotto.

ex

159

 

Scorze per tinta o concia.

ex

162

 

Estratto di legno di castagno.

ex

174

 

Manna.

 

180

 

Cotone e cascami di cotone

 

202

 

Lino, canapa, juta ed altre materie filamentose vegetali.

 

220

 

Lana.

ex

240

 

Cascami di seta non filati.

 

241

 

Ovatta di seta, esclusa quella per scopi medicinali.

 

242

 

Seta tratta, anche ritorta.

 

243

 

Borra di seta anche ritorta.

 

244

a)

Seta artificiale, anche ritorta greggio - bianca, non tinta.

 

245

 

Filati di seta, di borra di seta, di seta artificiale, commisti con altre materie tessili anche ritratti.

ex

275

a)

Scope di saggina anche con manico.

ex

281

b)

Treccia di paglia e di truciolo.

ex

298,

ex 299, ex 300

Stampati, anche con incisioni, per la presentazione e lo smercio di prodotti italiani.

 

305

 

Gomma, in soluzione.

 

306

 

Gomma elastica in pasta.

 

363

 

Tritello di sughero, farina di sughero, sughero in dadi.

 

364

 

Sughero in lastre e dischi.

ex

383

 

Perle di vetro veneziane.

ex

384,

ex 385, ex 387, ex 388

Conterie veneziane (Gocce di vetro, lavori di smalto, di perle di vetro e di vetro filato, anche in congiunzione di altre materie).

ex

391

 

Marmo, alabastro e serpentino, segati da piů di tre lati, ma del resto greggi, oppure soltanto sgrossati; lastre di pietra della grossezza di piů di 16 cm, soltanto segate o spaccate.

 

394

a) 2

Lastre di marmo, di alabastro, di serpentino, gregge e segate.

 

403

 

Pietre naturali da arrotare e da affilare.

ex

517

et ex 521

Macchine per caffè espresso.

ex

531

 

Macchine per la preparazione, la messa in opera, la torcitura e la filatura della seta.

ex

571

 

Coralli veri o falsi, lavorati, ma non montati. Perle vere noi montate.

ex

582

 

Mandolini e chitarre.

ex

596

a)

Zolfo e fiori di zolfo, antimonio metallico, mercurio.

 

593

d)

Acido lorica, greggio e raffinato.

ex

598

f)

Acido tartarico e citrico.

ex

599

a)

Borace greggio, cremore di tartaro greggio, salino delle barbabietole.

ex

600

a)

Citrato e tartrato di calce.

ex

600

l)

Fosfato di calce, artificiale.

 

612

b)

Caseina e caseogomma.

ex

651

 

Statue (busti e fiume di animali) del peso di oltre 5 Kg., di marmo alabastro, serpentino.

ex

653

 

Crusche, cascami di riso, panelli di semi oleosi.

 

654

b)

Avanzi di vegetali spremuti.

ex

656

 

Carniccio, per la fabbricazione della colla.


 

Lista B.

Prodotti la cui importazione dall'Italia in Cecoslovacchia é ammessa senza limite di quanti,

sotto condizione della dichiarazione preventiva di entrata.

 

1

 

Cacao in grani e gusci di cacao (T).

 

2

 

Caffè (T).

ex

3

 

Tè in imballaggio originario (T).

ex

4

a)

Pepe (T).

 

5

 

Cannella (T).

ex

8

 

Zafferano.

ex

14

 

Datteri e banane (T).

ex

17

 

Olive fresche, secche o salate.

 

40

 

Tartufi.

 

48

 

Semi di senapa (anche macinati, in fusti).

 

50

 

Semi d'erba.

ex

51

 

Anice, coriandoli, finocchio.

ex

52

 

Semenze non specialmente nominate, escluse quelle di barbabietole da acculerò e da foraggio e di conifere.

 

55

 

Fogliame, erbe, rami da ornamento (senza fiori e frutti d'ornamento), recisi, sciolti o legati in mazzo, anche su filo metallico: freschi e secchi.

 

76

 

Conchiglie e crostacei di mare, freschi, anche cotti, ma non sgusciati.

ex

79

 

Uova di pollame.

ex

86

 

Vesciche, budella: fresche, salate o secche.

 

88

 

Burro naturale.

ex

89

 

Grasso di maiale e lardo.

 

91

a 94

Grassi, seghi animali e vegetali, cera vegetale.

 

97

a)

Acido oleico.

 

99

 

Vaselina e lanolina.

 

101

 

Grassi e miscele di grassi, non specialmente nominati.

 

102

a 106

Oli grassi, escluso quello di girasole.

ex

112

 

Acque minerali di sorgenti italiane.

ex

115

 

Sago e surrogati di sago, tapioca.

ex

117

a)

Carne congelata (T).

ex

118

 

Salami (delle specialità dette salami di Verona, Milano, Fabriano, Firenze); salamini, mortadelle; zamponi e cotechini.

 

122

 

Pesci preparati (marinati o sott'olio, ecc.) in botti.

 

126

 

Cacao in polvere.

 

128

 

Pesci, carni e crostacei in conserva.

ex

148

b)

Terre coloranti calcinate, macinate, lavate, compresse: gialle, brune e verdi cosiddette di Siena e di Verona.

ex

149

- 150

Terre, pietre e materie minerali non nominate, eccettuati la calce, il manganese e la criolite.

 

154

 

Acque odorose senza alcool.

 

156

- 157

Legni per tintura, e per concia.

ex

158

 

Cortecce di quercia.

 

162

 

Oricello, persio, indaco, cocciniglia, estratto di quebracho ed altri estratti tannici non nominati.

 

163

 

Estratti per tinta non nominati.

 

165

 

Resina comune, colofonia, pece non specialmente nominata (T).

 

167

 

Pece de bottaio, da fumano, da birraio, da spazzolano (T).

 

168

- 169

Terra d'asfalto, pietre d'asfalto greggie anche macinate; bitume di asfalto.

ex

170

 

Cemento d'asfalto, mastice d'asfalto.

 

171

 

Tavolette e dadi d'asfalto.

 

181

a 187

Ovatta e filati di cotone.

 

205

- 206

Filati di canapa e di juta.

ex

216

 

Tessuti di filati di canapa.

 

244

b)

Seta artificiale, anche ritorta: tinta.

 

246

 

Filati di seta, di borra di seta, di seta artificiale, anche misti ad altre materie tessili, imbianchiti o tinti, preparati per la vendita al minuto.

 

307

 

Gomma elastica in fili non ricoperti.

 

308

 

Piastre di gomma elastica non vulcanizzate, tagliate, tinte, cilindrate.

 

309

 

Lavori di piastre di gomma elastica, non specialmente nominati, vulcanizzati o non, anche in unione con materie ordinarie o fini.

ex

311

 

Tacchi e suole di gomma.

 

314

 

Lavori di gomma dura (ebanite) non nominati.

 

315

 

Tessuti e stoffe a maglia, rivestiti, impregnati, intonacati di gomma, elastica.

ex

320

b), c), g)

Tubi di gomma o di tessuto gommato, guarnizioni, e armature per scopi tecnici e elettrotecnici.

ex

323

 

Tappeti e rivestimenti di linoleum.

 

331

a 334

Pelli e cuoi di becco, capra, capretto, pecora, agnello, conciate e preparate o non.

 

335

 

Pelli da guanti.

 

336

- 337

Pelli verniciate e pelli non nominate; pergamena.

ex

340

 

Sandali e calzature da bambini e da ragazzi.

ex

354

a), b)

Manichei di frusta.

ex

361

c)

Pellicole cinematografiche impressionate.

 

365

 

Mattonerei sughero.

 

368

- 309

Massa di vetro, massa di smalto e d'invetriatura; vetro macinato (vetro in polvere), verghiate, piastrine e tubetti di vetro sena, distinzione del colore.

ex

370

b) et ex 372 a)

Fiale per iniezioni ipodermiche, vuote.

 

393

 

Lavagna.

 

394

b) 2

Lastre di marmo, di alabastro, di serpentino, levigate o pulite.

 

396

 

Lavori non specialmente nominati di alabastro, marmo e serpentino.

 

401

 

Lavori di amianto.

 

408

 

Lavori di pietra, fini, vale a dire oggetti di lusso.

ex

425

 

Ceramiche artistiche italiane.

ex

538

 

Macchine da pastificio.

ex

600

l)

Carbonato di calce, artificiale.

ex

602

a), c)

Solfato di rame; verderame.

ex

638

 

Cerini.


 

Lista C.

Prodotti la cui importazione dall'Italia in Cecoslovacchia è autorizzata nel limite di contingenti.

ex

10

 

Uva secca in grani e grappoli.

Quintali

10.000

ex

17

 

Noci di cocco ed altre noci esotiche mangerecce (T)

"

5,000

 

31

 

Fagioli e fave, piselli e lenticchie

"

10.000

ex

33

 

Farine e prodotti della macinazione dei cereali

"

400.000

 

35

a)

Uva in grappoli, fresca (da tavola)

"

1.500

 

37

b) c)

Frutta fresca alla rinfusa, in sacchi o in altri imballaggi

"

40.000

 

41

 

Cipolle ed agli

"

50.000

ex

43

a)

Patate

"

150,000

ex

43

 

Altri ortaggi freschi

"

30.000

ex

44

 

Legumi preparati

"

1.500

ex

49

b)

Semi di trifoglio violetto (pratense) e di erba medica

"

4.000

 

54

a)

Fiori recisi freschi

"

2.000

ex

108

a)

Distillati di vino

Ettolitri

2,000

ex

108

b) d)

Liquori, essenze di punch ed altri liquidi spiritosi distillati con aggiunta di zucchero o di altre sostanze ed altri liquidi spiritosi distillati, escluso l'alcool

"

1.000

ex

109

a)

Vino in botti, esterne e damigiane

"

110.000

ex

109

b)

Vino in bottiglie

"

10.000

 

110

 

Vini spumanti

"

1.000

 

116

 

Paste alimentari

Quintali

10.000

 

119

 

Formaggi

"

2.500

ex

127

 

Cioccolata e prodotti di cioccolata

"

1.000

 

129

a 132

Conserve di legumi e di frutta, generi alimentari in recipienti ermeticamente chiusi, commestibili non specialmente nominati

"

5.000

ex

155

 

Oli eterei, esclusi quelli di agrumi

"

80

 

219

 

Merci da fumano ed articoli tecnici

"

2.000

 

247

a 260

Manufatti di seta

"

1.000

 

266

 

Feltri per cappelli

Pezzi

100.000

 

267

b)

Cappelli da uomo e da ragazzo, di feltro

"

170.000

ex

267

c)

Cappelli da uomo e da ragazza, di paglia e di truciolo

Pezzi

70.000

 

268

 

Cappelli da signora e da ragazza, di ogni specie

"

35.000

 

274

 

Vestiti, biancheria, articoli da abbigliamento

Quintali

500

 

275

b)

Pennelli grossolani

"

100

ex

299

 

Cartoline illustrate

"

50

 

310

 

Balocchi di gomma elastica

"

250

 

312

 

Lavori di gomma tenera, non nominati, anche combinati con materie comuni o fini

"

6.000

 

316

- 317

Tessuti, lavori a maglia e passamani elastici; vestiti e altri oggetti confezionati con tessuti delle voci 315 e 316

"

500

 

320

d)

Cinghie di trasmissione

Quintali

500

 

320

e)

Pneumatiche (copertoni e camere d'aria)

"

10.000

 

355

 

Balocchi di legno

"

500

 

366

 

Turaccioli, suole ed altri lavori di sughero

"

400

ex

538

 

Ascensori

Num.

50

 

539

a 545

Macchine e motori e apparecchi elettrici e oggetti per l'impiego dell'elettricità

Quintali

7,000

 

551

- 552

Motociclette complete e biciclette

Num.

1.300

     

Parti staccate di motociclette e biciclette

Quintali

300

 

553

 

Automobili

Num.

400

 

554

 

Motori per automobili, motocicli e aeroplani

"

500

 

597

a 622

Prodotti chimici non elencati fra quelli di libera importazione o fra quelli soggetti a dichiarazione

Quintali

5,000

ex

613

 

Amido di riso e farina d'amido

"

1.000

 

617

 

Fosfati trattati con acidi (superfosfati)

"

100.000

ex

618

 

Lucido d'amido

"

500

 

630

 

Preparazioni medicinali, ovate e fasciature

"

500

 

632

- 633

Essenze alcoliche aromatiche, profumerie e cosmetici

"

500

 

637

 

Sapone

"

3.000


 

Lista D.

Prodotti la cui importazione dalla Cecoslovacchia in Italia è ammessa, in deroga al divieto, senza limiti di quantità.

Tappeti di lana: di ciniglia.

Mobili, cornici e mercerie di legno.

Lavori di vetro arrotati, incisi, dorati e argentati.

Capelli lavorati.

Mercerie, e balocchi, esclusi quelli di legno.

Fiori finti.

 

Lista E.

Prodotti la cui importazione della Cecoslovacchia in Italia è autorizzata nel limite di contingenti.

Liquori

Quintali

500

Profumerie

"

100

Saponi profumati

"

200

Lavori di carta e di cartone

"

500

Vetture automobili

Pezzi

100

Piume da ornamento, greggie e lavorate

Quintali

15

Lavori di madreperla, tartaruga, corna e unghie

"

600

Esplodenti

"

800

Articoli di granata, anche combinati con oro e argento

Lire

1,000.000

Pizzi, tulli e tessuti ricamati di lino, di cotone, di lana e di seta

Quintali

200

Tappeti di lana, esclusi quelli di ciniglia

"

1.500

Pianoforti

Pezzi

350

Balocchi di legno

Quintali

500


 

Lista F.

Tasse di manipolazione applicabili

ai prodotti importati dall'Italia in Cecoslovacchia.

       

Quota ad valorem della tassa

ex

8

 

Zafferano

2%

ex

10

 

Uva passa

5%

ex

14

 

Datteri e banane

2%

 

35

a)

Uva fresca, (da tavola)

2%

ex

37

a)

Frutta fresche, fine, da tavola, non compresse nella lista A

2%

 

37

b) c)

Frutta fresche alla rinfusa, in sacchi e in altri imballaggi

1/2%

 

40

 

Tartufi

2%

 

41

 

Cipolle e agli

1/2%

ex

43

a)

Patate

esenti

 

43

b)

Altri ortaggi e legumi freschi

1/2%

ex

52

 

Semenze non specialmente nominate, escluse quelle di barbabietole

1/2%

 

54

a)

Fiori freschi, recisi

2%

 

55

 

Fogliame, erbe, rami da ornamento (senza fiori e frutta d'ornamento), recisi, sciolti o legati in mazzo, anche su filo metallico: freschi e secchi

2%

 

76

 

Conchiglie e crostacei di mare, freschi, anche cotti, ma non sgusciati

2%

ex

86

 

Vesciche, budella: fresche, salate o secche

1/2%

ex

108

a)

Distillati di vino

2%

 

108

b)

Liquori, essenze di punch ed altri liquidi spiritosi con aggiunta di zucchero e di altre sostanze

2%

 

108

d)

Distillati di frutti (maraschino sprint) escludo l'alcool

1%

ex

109

a)

Vini in fusti e damigiane

1/2%

ex

109

b)

Vini in bottiglie

2%

 

110

 

Vini spumanti

2%

 

112

 

Acque minerali

1/2%

ex

118

 

Salami delle specialità dette salami di Verona, Milano, Fabriano, Firenze; salamini; mortadelle; zampina e cotechini

1/2%

 

119

 

Formaggi

1%

 

128

 

Pesci, carni e crostacei in conserva

2%

 

129

 

Legumi in conserva

2%

ex

130

 

Conserve die frutta

2%

ex

131

 

Commestibili d'ogni specie, in recipienti ermeticamente chiusi, in scatole, bottiglie e simili, esclusi la conserva di pomodoro e i pesci conservati

1%

ex

132

 

Capperi

1/2%

 

154

 

Acque odorose senza alcool

1%

ex

155

 

Oli eterei eccettuati quelli di agrumi

2%

ex

216

 

Tessuti di filati di canapa

1/2%

 

244

b)

Seta artificiale anche ritorta, tinta... 1/% 246... Filati di seta, di borra di seta, di seta artificiale, anche misti ad altre materie tessili, preparati per la vendita al minuto

1/2%

 

247

 

Tessuti ricamati di seta

2%

 

248

 

Tulli, garze, pizzi, ecc., di seta

2%

 

250

 

Tessuti di seta

1/2%

 

252

 

Tessuti a maglia e lavori a maglia, di seta

2%

 

255

 

Tessuti di mezza seta, ricamati ecc.

2%

 

256

 

Tessuti di mezza seta, non nominati

1/2%

 

258

 

Tessuti a maglia e lavori a maglia, di mezza seta

2%

ex

299

 

Cartoline illustrate

1/2%

 

308

 

Piastre di gomma elastica, non vulcanizzate, tagliate, tinte, cilindrate

1/2%

 

309

 

Lavori di piaste di gomma elastica, non specialmente nominati, vulcanizzati o non, anche in unione con materie ordinarie o fini

1/2%

 

310

 

Balocchi di gomma elastica

2%

ex

311

 

Tacchi e suole di gomma elastica

1%

 

312

 

Lavori di gomma tenera, non nominati, anche combinati con materie comuni e fini

1%

 

314

 

Lavori di gomma dura (ebanite) non nominati

1/2%

 

315

 

Tessuti e stoffe a maglia, rivestiti, impregnati, intonacati e di gomena, elastica

1/2%

 

316

 

Tessuti, lavori a maglia, e passamani elastici

1/2%

 

317

 

Vestiti ed altri oggetti confezionati con tessuti delle voci 315 e 316

1/2%

 

320

e)

Pneumatici

1%

ex

320

 

Articoli tecnici di gomma elastica, altri

1/2%

ex

323

 

Tappeti e rivestimenti di linoleum

1/2%

 

335

 

Pelli da guanti

1/2%

ex

340

 

Sandali e calzature da bambini e da ragazzi

1/2%

ex

354

a), b)

Manichei di frusta

1/2%

 

355

 

Balocchi di legno

2%

ex

361

c)

Pellicole cinematografiche impressionate

1/2%

 

368

- 369

Massa di vetro, massa di smalto e d'invetriatura, vetro macinato, verghiate, piastrine e tubetti di vetro

1/2%

ex

370

b)

Fiale vuote per iniezioni ipodermiche, di vetro ordinario

1/2%

ex

372

a)

Fiale vuote per iniezioni ipardermiche, di vetro fine

1/2%

 

394

b) 2

Lastre di marmo, di alabastro e di serpentino, levigate o pulite

1/2%

 

396

 

Lavori non nominati di alabastro, di marmo di serpentino

2%

 

408

 

Lavori di pietra, fini

2%

ex

425

 

Ceramiche artistiche italiane

2%

ex

538

 

Macchine da pastificio

1/2%

     

Ascensori completi

1/2%

 

539

 

Macchine dinamo, elettromotori, trasformatori, ventila tori, ecc.

1/2%

 

544

 

Cavi e conduttori di elettricità, isolati

1/2%

 

550

 

Velocipedi e motociclette complete

1/2%

 

553

 

Automobili

1/2%

 

554

 

Maturi da automobile e da aeroplano

1/%

     

Motori per motocicli

1/2%

ex

613

 

Amido di risa e farina d'amido

1/2%

ex

618

 

Lucido di amido

1/2%

 

632

 

Essenze aromatiche alcoliche

1%

 

633

 

Profumerie, ecc.

2%

 

637

 

Saponi

1/2%

 

638

 

Candele e torcia di cera, cerini

1/2%


 

Protocollo finale.

Al momento di procedere alla sottoscrizione della Convenzione addizionale al Trattato di commercio e navigazione del 23 marzo 1921, conchiusa in data di oggi fra la Cecoslovacchia e Italia, i Plenipotenziari sottoscritti hanno fatte le seguenti riserve e dichiarazioni, che dovranno formare parte integrante della stessa Convenzione:

I. In quanto si riferisce alla tariffa A.

(Dazi allentata in Cecoslovacchia.)

1.

Resta riservata alla Cecoslovacchia la facoltà di modificare i dazi per l'importazione dei seguenti prodotti; ma, nel caso che fosse fatto uso di tale facoltà, i nuovi dazi, per gli stessi prodotti di origine e di provenienza dall'Italia, non potranno superare i limiti rispettivamente indicati qui sotto:

       

Corone per quintale

 

34

 

Riso:

 
     

con lolla e tritumi di riso

5.40

     

senza lolla

21.60

ex

37

 

Frutta non specialmente nominate, fresche:

 
   

b)

altre, non imballate o in sacchi:

 
     

1. mele, pere e cotogne, alla rinfusa

6.--

     

2. mele, pere e cotogne, in sacchi

12.--

     

3. prugne e altre frutta non nominate ai numeri 1 e 2

18.--

   

c)

altre frutta in altro imballaggio

30.--

 

41

 

Cipolle e agli

24.--

 

82

b)

Spugne, altre

350.--

ex

244

 

Seta artificiale, anche ritorta:

 
   

a)

greggia, bianca, non tinta:

per Kg.

     

semplice

10.50

     

alloggiata o torta

14.--


 

2.

Ad nn. 104 e 106. - In vista delle disposizioni in vigore in Cecoslovacchia per lo sdoganamento degli oli d'oliva e d'arachide allo scopo di constatarne la purezza, é convenuto che saranno riconosciuti dalle dogane cecoslovacche i certificati d'analisi rilasciati dagli Istituti scientifici del Regno d'Italia, che saranno a ciò autorizzati secondo gli accordi da prendere fra i Governi delle due Alte Parti contraenti.

3.

Ad n. 108. - I distillati di vino di cui al n. 108 a), per essere ammessi al dazio convenzionale per essi stabilito, dovranno essere accompagnati da un certificato, rilasciato dall'autorità italiana a ciò debitamente autorizzata, da cui risulti accertato che si tratta di prodotti provenienti dalla distillazione del vino.

4.

Ad n. 383. - Gli articoli conosciuti sotto la, denominazione di conterie di Venezia rientrano sotto il n. 383 e sono ammessi al dato convenzionale di 40 corone anche se sono infilati per facilitarne l'imballaggio e il trasporto.

5.

Ad n. 393. - Per lastre di ardesia uguagliate, considerate sotto il n. 393 b), s'intendono soltanto le ardesse che sono state rese piane uguagliandone lo spessore, senza aver subito tuttavia operazioni che ne abbiano resa liscia a superficie e cioè che presentano ancora la superficie ruvida per effetto di lievi cavità, protuberanze o altre asperità.

6.

Ad n. 613. - Per essere ammesso al trattamento convenzionale stabilito sotto il n. 613. Inamido dovrà essere accompagnato da uri certificato rilasciato dall'autorità italiana a ciò debitamente autorizzata, da cui risulti accertato chicchi tratta di amido di riso.

II. In quanto si riferisce alla tariffa B.

(Dazi allentata in Italia.)

1.

Ad n. 581. - Nel caso in cui Italia modificasse i dazi sulle lastre di vetro tirate a macchina, di spesso e superiore a 3 millimetri, attualmente classificate sotto il n. 581 c) 3, i nuovi dazi per le lastre di tale specie, di orine e provenienza dalla Cecoslovacchia, non potranno superare quelli stabiliti dalla Tariffa B annessa alla presente Convenzione, per le lastre considerate sotto il n. 581 c) 4.

2.

Nel caso in cui Italia ripristinasse il dazio d'importazione sui prosciutti, non sarà applicato a questi prodotti, di origine e provenienza dilla Cecoslovacchia, un dazio superiore a quello stabilito sotto il n. 20 b) 1, dalla tariffa doganale italiana approvata col Regio decreto 9 giugno 1921, n. 806.

3.

Ad ex n. 658. - Nello sdoganamento degli oli essenziali enumerati sotto il n. ex 658 saranno riconosciuti dalla dogana italiana i certificati di analisi rilasciati dalle autorità cecoslovacche a ciò debitamente autorizzate, dai quali risulti accertato che si tratta di oli essenziali delle qualità specificate sotto il predetto numero della tariffa.

4.

Ad n. 757. - L'Italia si riserva, in ogni caso, la facoltà di fare cessare il regime convenzionale dell'Antrachinone allo scadere di due anni dalla data della presente Convenzione.

5.

Le seguenti disposizioni saranno osservate, per quanto riguarda le tare, all'importazione dalla Cecoslovacchia delle merci sotto indicate:

a) Sulle lastre di vetro o di cristallo e sui lavori di vetro, tassati a peso lordo e importati senza recipienti, l'aumento a titolo di tara, stabilito dal' art. 5 delle disposizioni sulle tare, sarà applicato nella misura ridotto di 12 per cento.

b) L'aumento a titolo di tara, stabilito dal predetto art. 5 delle disposizioni sulle tare, noli si applica alle stoviglie e al vasellame di terra cotta e di maiolica, né alle terraglie e alle porcellane provenienti dalla Cecoslovacchia.

c) E fatta eccezione a quanto prescrive l art. 11 delle predette disposizioni sulle tare per i recipienti di lamiera di ferro contenenti carboraffina, i quali, quando sono chiusi mediante saldatura, per modo che si renda necessario di guastarli per estrarne il contenuto, sono ammessi allo stesso trattamento della merce che contengono.

Il presente protocollo, che sarà considerato come approvato e sancito dalle Alte Parti contraenti, senz'altra ratificazione speciale, per il solo fatterello scambio delle ratificazioni della Convenzione alla quale si riferisce, é stato steso in doppio esemplare, uno in lingua italiana, l'altro in lingua cecoslovacca.

Nel caso di divergenza farà fede il testo italiano come lingua nota a tutti i Plenipotenziari.

Fatto a Roma, il primo marzo millenovecentoventiquattro.

(L. S.) J. Dvořáček m. p.

(L. S.) Dr. F. Peroutka m. p.

(L. S.) Benito Mussolini m. p.

 

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