I delegati delle Ferrovie
italiane dello Stato pregano che la richiesta fatta dal Presidente del Comitato
di circolazione del materiale rotabile dell'Europa centrale, quella
cioè di procedere alla provvisoria marcatura dei vagoni appartenenti
all'antico parco austro-ungarico e non ancora definitivamente assegnati, sia
presa in benevola considerazione dal Ministro delle ferrovie cecoslovacche. I
delegati delle Ferrovie cecoslovacche dichiarano che si interesseranno presso
il loro Ministro, per l'accoglimento della preghiera italiana.
Le due Amminstrazioni delle Ferrovie
degli Stati italiano e cecoslovacco si impegnano reciprocamente a non
applicare, nelle rispettive stazioni di confine, nessuna restrizione
all'entrata e all'uscita del materiale rotabile, sia carico sia vuoto, che
possa avere la conseguenza di ostacolare il traffico normale fra i due Paesi o
quello di transito per essi.
L'istituzione di treni
cornpleti diretti di merci fra l'Italia e la Cecoslovacchia formerà
oggetto di accordi ulteriori da concludersi al più presto possibile fra
tutte le Amministrazioni interessate.
Roma,
Protocollo.
Con riferimento
all'articolo 10 della Convenzione Commerciale conchiusa in data d'oggi fra
l'Italia e la Cecoslovacchia, i sottoscritti, a ciò debitamente
autorizzati, dichiarano quanto segue:
Nel caso di variazioni dei
prezzi minimi controllati dallo Stato o da organi o corporazioni appositamente
istituiti, per merci da esportare dalla Cecoslovacchia, si terrà conto,
per l'applicazione dei prezzi minimi, del momento nel quale è stata
fatta la domanda del permesso di esportazione, anche se la prova della
conclusione del contratto alle condizioni di prezzo precedentemente in vigore,
sia fornita ulteriormente.
Il presente protocollo
è stato redatto in due esemplari, uno in lingua italiana, l'altro in
lingua ceca.
Nel caso di divergenza
farà fede il testo in italiano come lingua nota a tutti i sottoscritti.
Fatto a Roma, il 23 marzo 1921.
PŘÍLOHA.
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