IV.

 

I delegati delle Ferrovie italiane dello Stato pregano che la richiesta fatta dal Presidente del Comitato di circolazione del materiale ro­tabile dell'Europa centrale, quella cioè di pro­cedere alla provvisoria marcatura dei vagoni appartenenti all'antico parco austro-ungarico e non ancora definitivamente assegnati, sia presa in benevola considerazione dal Ministro delle ferrovie cecoslovacche. I delegati delle Ferrovie cecoslovacche dichiarano che si interesseranno presso il loro Ministro, per l'accoglimento della preghiera italiana.

 

V.

 

Le due Amminstrazioni delle Ferrovie degli Stati italiano e cecoslovacco si impegna­no reciprocamente a non applicare, nelle rispettive stazioni di confine, nessuna restri­zione all'entrata e all'uscita del materiale ro­tabile, sia carico sia vuoto, che possa avere la conseguenza di ostacolare il traffico nor­male fra i due Paesi o quello di transito per essi.

 

VI.

 

L'istituzione di treni cornpleti diretti di merci fra l'Italia e la Cecoslovacchia formerà oggetto di accordi ulteriori da concludersi al più presto possibile fra tutte le Amministra­zioni interessate.

 

Roma, 22 febbraio 1921.

 

I delegati:

 

delle Ferrovie italiane dello Stato:

f. to Soleri.

 

del Ministero delle Ferrovie cecoslovacche:

f. to Lankas.

 

 

Protocollo.

 

Con riferimento all'articolo 10 della Con­venzione Commerciale conchiusa in data d'oggi fra l'Italia e la Cecoslovacchia, i sotto­scritti, a ciò debitamente autorizzati, dichia­rano quanto segue:

 

Nel caso di variazioni dei prezzi minimi controllati dallo Stato o da organi o corpora­zioni appositamente istituiti, per merci da esportare dalla Cecoslovacchia, si terrà conto, per l'applicazione dei prezzi minimi, del mo­mento nel quale è stata fatta la domanda del permesso di esportazione, anche se la prova della conclusione del contratto alle condizioni di prezzo precedentemente in vigore, sia for­nita ulteriormente.

 

Il presente protocollo è stato redatto in due esemplari, uno in lingua italiana, l'altro in lingua ceca.

Nel caso di divergenza farà fede il testo in italiano come lingua nota a tutti i sottoscritti.

 

Fatto a Roma, il 23 marzo 1921.

 

Luciolli, m. p.

Di Nola, m. p.

Fierlinger, m. p.

Fafl, m, p.

 

PŘÍLOHA.

 


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